Cassazione civile, sez. unite, 9 luglio 2009, n. 16102
Tra le agevolazioni riconosciute dalla Legge 104/1992 in favore dei lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap l’art. 33, al 5 comma prevede il diritto del genitore (o del familiare) lavoratore, sia esso pubblico o privato, che assista con continuità – pur non essendo convivente – un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Lo stesso comma prevede infine un limite ai trasferimenti ad altra sede del medesimo lavoratore senza il suo consenso.
Tale ultima agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel nucleo familiare del soggetto assistito, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività.
Pur tuttavia se il divieto di trasferimento persiste in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda o della Pubblica Amministrazione così non è qualora venga accertata in base ad una verifica rigorosa, anche in sede giurisdizionale, l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sua sede di lavoro.
L’interesse protetto dal legislatore, ritenuto prevalente rispetto alle ragioni della produzione, non necessariamente deve prevalere anche rispetto ad altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Il caso di incompatibilità ambientale del lavoratore che presti assistenza al soggetto handicappato integra una situazione che si distingue dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo e costituisce essa stessa causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un’obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 9 luglio 2009, n. 16102





