Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11893
Il contratto atipico di leasing, altimenti denominato come âlocazione finanziariaâ, può atteggiarsi in una pluralitĂ di forme pur sempre conservando nel rapporto causale che lega le parti taluni elementi distintivi comuni.
Da un lato si pone lâimpresa concedente il bene produttivo, che si obbliga a consentire allâutilizzatore il godimento del bene oggetto del contratto per un tempo determinato (di norma inferiore alla presumibile vita economica dello stesso). Dallâaltro vi è lâutilizzatore, che assume i rischi relativi alla cosa quali, ad esempio, il suo perimento o deterioramento, si obbliga a corrispondere allâimpresa di leasing un canone periodico, che rapportato alla durata del contratto, comprende non solo il valore del bene ma anche le quote di rischio e di profitto dellâimpresa concedente.
Tra le molteplici species del complesso ed articolato genus del leasing, viene in rilievo innanzitutto la ripartizione â fondata essenzialmente sul numero delle parti che intervengono nel contratto â tra âleasing operativoâ e âleasing finanziarioâ, figure delle quali appresso, non senza notevole semplificazione, si tracciano i principali elementi distintivi. (In realtĂ dovrebbe piĂš correttamente parlarsi di tripartizione, non potendosi relegare, per diffusione ed importanza, il cosiddetto âsale e lease backâ ad una figura contrattuale minoritaria rispetto alle prime due).
Il âleasing finanziarioâ è caratterizzato dalla trilateralitĂ del rapporto contrattuale: il concedente ovvero lâimpresa di leasing si frappone tra fornitore del bene e suo utilizzatore; acquista o fa costruire dal produttore il bene, mobile o immobile, scelto dallâutilizzatore e quindi, restandone proprietaria, lo concede in godimento allâutilizzatore che assume su di se tutti i rischi e i benefici connessi con la proprietĂ del bene. Di solito, la durata del contratto è quasi coincidente con la vita utile del bene e il valore attuale dei canoni dovuti in base al contratto tende ad eguagliare il costo del bene allâinizio del rapporto contrattuale. Lâutilizzatore, alla scadenza prestabilita, può avere la facoltĂ di esercitare lâopzione di riscatto del bene stesso, acquisendolo in proprietĂ dietro pagamento di un modesto importo, generalmente inferiore al valore del bene in quel momento.
Nel âleasing operativoâ (o leasing diretto) i soggetti sono invece solamente due: lâutilizzatore ed il produttore del bene che assume altresĂŹ il ruolo di concedente. In genere, la durata del contratto è breve e lâammontare del canone è proporzionato allâutilizzo del bene piuttosto che al suo costo. Spesso a tale contratto accede anche un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione, mentre è solitamente prevista la facoltĂ di esercitare lâopzione finale di acquisto del bene locato.
Leasing traslativo e leasing di godimento
Nellâambito del âleasing finanziarioâ lâelaborazione giurisprudenziale, seguendo un percorso aperto nel 1989 (Cass. Civ. sentenze dal n. 5569 al n. 5574) e conclusosi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 65 del 1993, ha individuato due distinte figure contrattuali cosĂŹ distinguendo tra âleasing traslativoâ e âleasing di godimentoâ.
Il segno di confine tra le due figure di cui si tratta è stato individuato in riferimento al valore che assume il bene al momento del riscatto ed alla funzione economica dei canoni periodici corrisposti dallâutilizzatore.
Nel âleasing di godimentoâ ( o tradizionale) lâutilizzazione della res da parte del concessionario si inquadra in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, per cui i canoni versati costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento. Lâinteresse principale dellâutilizzatore è quello di ottenere la disponibilitĂ del bene stesso e il potere di sfruttamento, senza esborso di capitali rilevanti e fino alla sua pressochĂŠ totale obsolescenza. Il valore residuale del bene è minimo e corrisponde allâaltrettanto modesto prezzo di opzione per lâacquisto della proprietĂ allo scadere del contratto.
Nel âLeasing traslativoâ le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, allâuso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per lâutilizzatore. Lâelemento principale che permette di individuare questa tipologia del leasing è costituito infatti dal considerevole valore economico residuo dei beni oggetto del contratto alla scadenza, valore di norma superiore al prezzo pattuito per lâopzione. Ne consegue che nel caso del leasing traslativo il trasferimento della proprietĂ del bene, dal concedente allâutilizzatore, rientra nella funzione assegnata al contratto dalle parti.
Lâimporto dei canoni contiene infatti anche una quota del prezzo finale per cui il valore globale dei canoni corrisponde al valore complessivo del bene mentre la conservazione della proprietĂ del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto indica lo scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni. (Cfr. Cassazione civile, sez. unite, n. 65/1993).
La suddetta suddivisione fra le due tipologie di contratto di leasing ha permesso alla giurisprudenza di legittimitĂ di applicare, a seconda dei casi, le norme che regolano i contratti tipici che piĂš si attagliano a ciascuna fattispecie.
CosĂŹ, per quanto attiene alla normativa applicabile per il caso di risoluzione per inadempimento dellâutilizzatore, il leasing tradizionale o di godimento si âqualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodicaâ, come tale non soggetto alla retroattivitĂ dellâeffetto risolutivo disposta in via generale dallâart. 1458, 1 comma, cod. civ., per cui lâeffetto della risoluzione rimane limitato alle prestazioni ancora da eseguirsi ovvero ai canoni ancora da versare.
Al contrario il leasing traslativo, avuto conto della sua diversa natura, è soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietĂ , art. 1526 del Codice civile, per cui lâutilizzatore inadempiente, restituita la cosa, ha diritto a sua volta alla restituzione delle rate riscosse. Il concedente da parte sua ha invece diritto ad un equo compenso per lâuso dei beni oggetto del contratto, che costituisce la remunerazione del godimento dei beni medesimi e del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilitĂ come nuovo ed al logoramento per lâuso, oltre al risarcimento del danno. Il risarcimento del danno ed il diritto allâequo compenso pretendono azioni distinte, che adempiono a scopi diversi e che, quindi, richiedono lâespressa domanda.
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Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11893





