Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11893

Il contratto atipico di leasing, altimenti denominato come “locazione finanziaria”, può atteggiarsi in una pluralità di forme pur sempre conservando nel rapporto causale che lega le parti taluni elementi distintivi comuni.
Da un lato si pone l’impresa concedente il bene produttivo, che si obbliga a consentire all’utilizzatore il godimento del bene oggetto del contratto per un tempo determinato (di norma inferiore alla presumibile vita economica dello stesso). Dall’altro vi è l’utilizzatore, che assume i rischi relativi alla cosa quali, ad esempio, il suo perimento o deterioramento, si obbliga a corrispondere all’impresa di leasing un canone periodico, che rapportato alla durata del contratto, comprende non solo il valore del bene ma anche le quote di rischio e di profitto dell’impresa concedente.
Tra le molteplici species del complesso ed articolato genus del leasing, viene in rilievo innanzitutto la ripartizione – fondata essenzialmente sul numero delle parti che intervengono nel contratto – tra “leasing operativo” e “leasing finanziario”, figure delle quali appresso, non senza notevole semplificazione, si tracciano i principali elementi distintivi. (In realtà dovrebbe più correttamente parlarsi di tripartizione, non potendosi relegare, per diffusione ed importanza, il cosiddetto “sale e lease back” ad una figura contrattuale minoritaria rispetto alle prime due).

Il “leasing finanziario” è caratterizzato dalla trilateralità del rapporto contrattuale: il concedente ovvero l’impresa di leasing si frappone tra fornitore del bene e suo utilizzatore; acquista o fa costruire dal produttore il bene, mobile o immobile, scelto dall’utilizzatore e quindi, restandone proprietaria, lo concede in godimento all’utilizzatore che assume su di se tutti i rischi e i benefici connessi con la proprietà del bene. Di solito, la durata del contratto è quasi coincidente con la vita utile del bene e il valore attuale dei canoni dovuti in base al contratto tende ad eguagliare il costo del bene all’inizio del rapporto contrattuale. L’utilizzatore, alla scadenza prestabilita, può avere la facoltà di esercitare l’opzione di riscatto del bene stesso, acquisendolo in proprietà dietro pagamento di un modesto importo, generalmente inferiore al valore del bene in quel momento.
Nel “leasing operativo” (o leasing diretto) i soggetti sono invece solamente due: l’utilizzatore ed il produttore del bene che assume altresì il ruolo di concedente. In genere, la durata del contratto è breve e l’ammontare del canone è proporzionato all’utilizzo del bene piuttosto che al suo costo. Spesso a tale contratto accede anche un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione, mentre è solitamente prevista la facoltà di esercitare l’opzione finale di acquisto del bene locato.

Leasing traslativo e leasing di godimento
Nell’ambito del “leasing finanziario” l’elaborazione giurisprudenziale, seguendo un percorso aperto nel 1989 (Cass. Civ. sentenze dal n. 5569 al n. 5574) e conclusosi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 65 del 1993, ha individuato due distinte figure contrattuali così distinguendo tra “leasing traslativo” e “leasing di godimento”.
Il segno di confine tra le due figure di cui si tratta è stato individuato in riferimento al valore che assume il bene al momento del riscatto ed alla funzione economica dei canoni periodici corrisposti dall’utilizzatore.
Nel “leasing di godimento” ( o tradizionale) l’utilizzazione della res da parte del concessionario si inquadra in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, per cui i canoni versati costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento. L’interesse principale dell’utilizzatore è quello di ottenere la disponibilità del bene stesso e il potere di sfruttamento, senza esborso di capitali rilevanti e fino alla sua pressoché totale obsolescenza. Il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all’altrettanto modesto prezzo di opzione per l’acquisto della proprietà allo scadere del contratto.
Nel “Leasing traslativo” le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore. L’elemento principale che permette di individuare questa tipologia del leasing è costituito infatti dal considerevole valore economico residuo dei beni oggetto del contratto alla scadenza, valore di norma superiore al prezzo pattuito per l’opzione. Ne consegue che nel caso del leasing traslativo il trasferimento della proprietà del bene, dal concedente all’utilizzatore, rientra nella funzione assegnata al contratto dalle parti.
L’importo dei canoni contiene infatti anche una quota del prezzo finale per cui il valore globale dei canoni corrisponde al valore complessivo del bene mentre la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto indica lo scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni. (Cfr. Cassazione civile, sez. unite, n. 65/1993).

La suddetta suddivisione fra le due tipologie di contratto di leasing ha permesso alla giurisprudenza di legittimitĂ  di applicare, a seconda dei casi, le norme che regolano i contratti tipici che piĂš si attagliano a ciascuna fattispecie.
Così, per quanto attiene alla normativa applicabile per il caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il leasing tradizionale o di godimento si “qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica”, come tale non soggetto alla retroattività dell’effetto risolutivo disposta in via generale dall’art. 1458, 1 comma, cod. civ., per cui l’effetto della risoluzione rimane limitato alle prestazioni ancora da eseguirsi ovvero ai canoni ancora da versare.
Al contrario il leasing traslativo, avuto conto della sua diversa natura, è soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà, art. 1526 del Codice civile, per cui l’utilizzatore inadempiente, restituita la cosa, ha diritto a sua volta alla restituzione delle rate riscosse. Il concedente da parte sua ha invece diritto ad un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto, che costituisce la remunerazione del godimento dei beni medesimi e del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno. Il risarcimento del danno ed il diritto all’equo compenso pretendono azioni distinte, che adempiono a scopi diversi e che, quindi, richiedono l’espressa domanda.

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Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11893