Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5600
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su ricorso (già respinto dal TAR) avverso un provvedimento di esclusione da un concorso pubblico, per titoli, in quanto riscontrata l’assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione. In particolare il bando di concorso richiedeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la p.a. mentre la ricorrente era impiegata presso l’amministrazione a titolo di lavoratrice socialmente utile. Il ricorso è stato respinto anche dal massimo giudice amministrativo che ha ulteriormente ribadito il proprio orientamento in materia di l.s.u.
Di seguito si riportano le motivazioni «Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, i lavori socialmente utili non costituiscono un ‘servizio effettivo’ prestato con rapporto d’impiego (Sez. VI, 31 agosto 2004, n. 5726; Sez. VI, 30 giugno 2004, n. 4941; Sez. VI, 9 giugno 2004, n. 3637; Sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3384).
La relativa attività ha rilievo previdenziale e assistenziale (come rilevato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310 del 1999, in relazione alla spettanza della indennità di maternità), ma non è stata equiparata dalla legislazione vigente ad un rapporto di impiego prestato con lo Stato o con il servizio scolastico. Tale equiparazione è preclusa da specifiche disposizioni e dalle stesse finalità dei lavori svolti. Da un lato, rilevano l’art. 4 del d.lg. n. 81 del 2000 e l’art. 8, comma 1, del d.lg. n. 468 del 1997, che hanno espressamente escluso che si instaura un rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore.
Non è condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui l’esclusione della sussistenza di un rapporto “di lavoro” non escluderebbe l’esistenza di un rapporto “di impiego” (locuzione utilizzata nel bando e con la quale si sarebbe suscitato un affidamento sul titolo di partecipazione al concorso). Infatti, le caratteristiche dei lavori socialmente utili non consentono di qualificarli come riferibili ad un rapporto di impiego. È decisivo considerare che essi traggono origine da motivi assistenziali, danno luogo a impegni lavorativi precari, non comportano la cancellazione dalle liste di collocamento e presentano caratteri peculiari, quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili; il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo dell’indennità di disoccupazione e versato dallo Stato o dalla Regione, non dal datore di lavoro), la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali. Tali elementi determinano la riconduzione dell’istituto al di fuori dell’ambito del rapporto di impiego, pur dovendosi riconoscere alcune garanzie di carattere fondamentale, quale ad esempio l’indennità di maternità.
I lavori socialmente utili rientrano, quindi, nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali, sicché: spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, disciplinare i modi e i tempi di eventuali possibilità di stabilizzazione, nel rispetto dei principi costituzionali; resta però fermo che si tratta di attività non assimilabili ad un rapporto d’impiego.
Tale mancata equiparazione non comporta alcun dubbio di costituzionalità, trattandosi di una fattispecie diversa (e con finalità differenti) dal rapporto di impiego».
Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5600





