Cassazione civile, sez. lavoro, 9 maggio 2007, n. 10549
Con sentenza n. 15822/2002 la S.C., in materia di licenziamento in caso di rapporto di lavoro del cittadino italiano sorto ed eseguito all’estero (nello specifico di un dipendente assunto presso una filiale di New York di un noto istituto di credito italiano), aveva enunciato i seguenti principi di diritto:
«1. Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chieda dichiararsi l’illegittimità del licenziamento e lo reintegra nel posto di lavoro, in relazione a rapporto di lavoro sorto all’estero, ivi eseguito e poi risolto, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Pertanto la legge applicabile a tale controversia dev’essere individuata secondo le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984 n. 975.
2. A norma dell’art. 6 secondo comma lettera a) della predetta Convenzione, il rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto negli Stati Uniti d’America ed in relazione al quale, all’atto della stipulazione del relativo contratto, le parti non abbiano esercitato la facoltà di scelta di cui all’art. 3 della stessa Convenzione, è regolato dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, salvo che tale legge – che il giudice ha il dovere d’accertare d’ufficio a norma dell’art. 14 della citata legge 31 maggio 1995 n. 218 – non risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano.
3. È manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano una legge che, in linea generale, non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato.
4. In caso di accertata incompatibilità con l’ordine pubblico italiano, ai sensi del numero che precede, il giudice applicherà i criteri di cui all’art. 4 della richiamata Convenzione di Roma».
A seguito del giudizio rescissorio – la Corte aveva cassato con rinvio – torna dinanzi ai giudici di piazza Cavour il medesimo giudizio.
La questione sottoposta ora alla Consulta riguarda la legge in concreto applicabile al rapporto di lavoro ed, in particolare, se il giudice di merito abbia correttamente applicato la legge italiana, con la tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in base al principio fissato dalla L. 218 del 1995, art. 16, 2 comma, atteso che la legislazione dello stato di New York, non assicurando tutela contro i licenziamenti ingiustificati, è stata ritenuta contraria all’ordine pubblico italiano.
Sul punto la S.C., richiamandosi a quanto già espresso nella sentenza di annullamento (n.15822/2002), ha precisato che mentre rientra tra i principi dell’ordine pubblico nazionale la regola della stabilità del posto di lavoro, lo stesso carattere non riveste la tutela reale di cui all’art. 18 della Legge 300 del 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) ovvero, più in generale, il concreto meccanismo attraverso il quale si sanziona il recesso ingiustificato del datore di lavoro. In ogni caso, «laddove si dovesse escludere l’applicazione della legge straniera e ritenere applicabile la legge del foro, le conseguenze saranno quelle da questa concretamente previste».
Sulla scorta di tale principio di diritto, già enunciato nella sentenza rescindente, ne deriva che «l’applicazione della normativa italiana sui licenziamenti comporta dunque anche l’operatività delle garanzie poste dalla lex fori per l’ipotesi di licenziamento illegittimo.
A tale principio si è attenuto il giudice di rinvio, con l’applicazione nel caso in esame della tutela prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18».
[In allegato il testo di entrambe le sentenze: 15822/2002 e 10549/2007]
Cassazione civile, sez. lavoro, 9 maggio 2007, n. 10549






