Cassazione civile, sez. lavoro, 13 aprile 2021, n. 9647
La patologia che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, considerata dall’art. 2110 del codice civile, non va intesa come stato che comporti l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività da parte del dipendente ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative dello stesso.
Ne consegue che nel caso in cui il lavoratore assente per malattia sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente medesimo, “secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione, e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante”.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittime le attività fisiche ricreative svolte dal dipendente durante il periodo di malattia dovuto ad una lieve forma di depressione.
Cassazione civile, sez. lavoro, 13 aprile 2021, n. 9647






