Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2009, C-350/06
Nellâodierna sentenza la Corte di giustizia delle ComunitĂ europee interpreta il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva comunitaria sullâorario di lavoro (Art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dellâorganizzazione dellâorario di lavoro).
Tale interpretazione è stata richiesta dal Landesarbeitsgericht di DĂźsseldorf (Germania) e dalla House of Lords (Regno Unito) nellâambito di controversie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite dei lavoratori che si trovano in congedo per malattia.
Il Landesarbeitsgericht di DĂźsseldorf deve pronunciarsi sullâindennitĂ dovuta a un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite a causa di unâinabilitĂ al lavoro che ha condotto al suo stesso collocamento in pensione. Secondo la normativa tedesca applicabile, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite non godute si estingue alla fine dellâanno civile di riferimento e, al piĂš tardi, allo scadere di un periodo di riporto che, salvo deroga in favore del lavoratore fissata dal contratto collettivo, ha una durata pari a tre mesi. Qualora il lavoratore sia stato inabile al lavoro sino alla fine di tale periodo di riporto, le ferie annuali retribuite non godute non devono essere compensate, alla cessazione del rapporto lavorativo, mediante unâindennitĂ finanziaria.
Oltre che su unâanaloga richiesta di indennitĂ finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute durante il periodo di riferimento definito dal diritto britannico, la House of Lords deve pronunciarsi sul caso di un lavoratore che, nel corso di un congedo per malattia di durata indeterminata, ha chiesto al proprio datore di lavoro di fruire di alcuni giorni di ferie annuali retribuite nei due mesi successivi alla domanda.
Nella sentenza la Corte rileva che il diritto al congedo per malattia e le modalità del suo esercizio non sono disciplinati dal diritto comunitario. Per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, gli Stati membri definiscono le sue condizioni di esercizio e di attuazione, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori se ne possono avvalere, astenendosi però dal condizionare il sorgere stesso di tale diritto.
In tale contesto il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva sullâorario di lavoro non osta, in linea di principio, nĂŠ allâautorizzazione di ferie annuali retribuite durante un periodo di congedo per malattia nĂŠ alla loro interdizione, purchĂŠ il lavoratore interessato abbia la possibilitĂ di esercitare il suo diritto nel corso di un altro periodo.
Se le modalitĂ di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite nei diversi Stati membri sono decise dagli stessi Stati, le modalitĂ di riporto delle ferie non godute sono subordinate a taluni limiti.
Al riguardo la Corte rileva che il diritto alle ferie annuali di un lavoratore in congedo per malattia debitamente prescritto non può essere subordinato allâobbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito dallo Stato membro interessato. Di conseguenza, uno Stato membro può prevedere la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto soltanto se il lavoratore ha avuto la possibilitĂ concreta di esercitare il suo diritto alle ferie.
La Corte osserva che un lavoratore che si trovi in congedo per malattia per lâintera durata del periodo di riferimento e oltre il periodo di riporto fissato dal diritto nazionale non ha la possibilitĂ di fruire delle ferie annuali retribuite. Lo stesso vale per un lavoratore che ha lavorato durante una parte del periodo di riferimento prima di essere collocato in congedo per malattia.
La Corte conclude che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia per lâintera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilitĂ al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
Per quanto concerne il diritto ad unâindennitĂ finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte dichiara che lâindennitĂ deve essere calcolata in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro.
Pertanto la retribuzione ordinaria del lavoratore, cioè quella che gli deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite, è parimenti determinante ai fini del calcolo dellâindennitĂ finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2009, C-350/06





