Cassazione penale, sez. III, 21 luglio 2008, n. 30403
Jeans e violenza sessuale, un binomio che ricorre nelle sentenze della Suprema Corte, a partire dalla nota e discussa sentenza n. 1636 del 6 novembre 1998 (dep. il 10 febbraio 1999) dalla sezione terza penale (meglio nota come “la sentenza sui jeans”).
In tale pronuncia venne indirettamente messa in dubbio la possibilità di compiere atti di natura sessuale qualora la vittima indossi dei pantaloni jeans, avuto conto del (presunto) dato di comune esperienza secondo il quale: «è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, perché trattasi di un’operazione che è già difficoltosa per chi li indossa».
Ora la Corte sembra indietreggiare rispetto alla discutibile affermazione di cui sopra e che, tuttavia, in questi anni, ha costituito spesso uno dei presupposti sui quali incardinare le impugnazioni in materia, ogni qual volta ricorresse la circostanza per cui la vittima della violenza indossasse un paio di blue-jeans o altro capo di abbigliamento particolarmente attillato e difficoltoso da togliere.
In verità, relativamente alla citata sentenza n. 1636 del 1998, la Suprema Corte già in precedenza ha avuto modo ed accortezza di chiarire la portata di tale pronuncia, esigenza determinatasi a seguito dell’evidente “distorsione mediatica” di cui fu oggetto.
Così nella successiva sentenza n. 40542 del 2007, sempre della sezione terza, venne precisato come nel caso sottoposto nel 1998 al vaglio della Corte la sentenza di merito fu annullata con rinvio per ragioni e con argomentazioni ben più solide rispetto al dato fattuale per cui la vittima del reato indossasse dei blue jeans e sul quale si è poi appuntata, nel corso degli anni, l’attenzione dei “mass-media”.
La Suprema Corte, infatti, aveva valutato, sotto vari profili, come carente ed illogica la sentenza impugnata: Venne ravvisata la concreta possibilità che la ragazza avesse accusato falsamente il suo violentatore al fine di giustificare agli occhi dei genitori il rapporto carnale avuto con una persona molto più grande di lei e per giunta sposata. La condotta post factum della parte offesa apparve sospetta quanto a tempi e modi di rivelazione dell’abuso. Non furono riscontrati sul corpo della denunciante quei segni di violenza fisica che, al contrario, avrebbero dovuto essere presenti se il suo racconto fosse stato attendibile.
Così, tiene a puntualizzare la Corte del 2007 «In tale contesto di difetti motivazionali, vuoi per carenza, vuoi per illogicità, il riferimento all’abbigliamento della ragazza veniva effettuato come circostanza “ad abundantiam”, senza avere – nell’economia della valutazione operata dalla Corte – quel rilievo così imponente ed esaustivo di ogni altra e contraria considerazione, che l’opinione pubblica gli ha riservato nel prosieguo».
Nella pronuncia in esame la Corte, ricorrendo all’iperbole della cintura di castità – alla quale i jeans non sono affatto paragonabili, chiarisce definitivamente come tale capo d’abbigliamento non possa essere considerato di per sé un ostacolo alla violenza sessuale. I giudici di Piazza Cavour hanno pertanto confermato la condanna ad un anno di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Venezia ad un uomo che, secondo l’accusa, più volte “con violenza aveva compiuto atti di libidine” nei confronti della figlia della convivente, “toccandola sul seno, sui fianchi, sul sedere e nelle parti intime, entrando con le mani sotto i pantaloni della donna”. «Ed il fatto che la ragazza indossasse pantaloni del tipo jeans non era ostativo al toccamento interno delle parti intime, essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l’indumento, non essendo questo paragonabile ad una specie di cintura di castità».
Cassazione penale, sez. III, 21 luglio 2008, n. 30403





