Cassazione civile, sez. V tributaria, 9 marzo 2012, n. 3756

«La tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2) (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011)»

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Cassazione civile, sez. V tributaria, 9 marzo 2012, n. 3756