Cassazione penale, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 36503
Si configura il delitto di maltrattamenti in famiglia non solo a fronte di condotte di chiara âconnotazione negativaâ ovvero violente, mortificanti o ingiustificatamente punitive, ma anche in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dai famigliari nei confronti del minore qualora siano tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso.
Nella fattispecie madre e nonno avevano protratto fino allâetĂ preadolescenziale del minore atteggiamenti definiti dai giudici di merito come eccesso âmetodiche di iperaccudienza e di isolamentoâ, in palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni, talora imposte e talora pure concordate. Atteggiamenti e consistiti nellâimpedimento di rapporti con coetanei, nellâesclusione del minore dalle attivitĂ inerenti la motricitĂ , anche quando organizzate dallâistituzione scolastica, nonchĂŠ nellâinduzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).
Nel reato di maltrattamenti di cui allâart. 572 c.p. â rammenta la Corte â lâoggetto giuridico non è costituito solo dallâinteresse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti ma anche dalla tutela dellâincolumitĂ fisica e psichica delle persone indicate nella norma (Cass. pen., sez. VI, 37019/2003), interessate al rispetto integrale della loro personalitĂ e delle loro potenzialitĂ nello svolgimento di un rapporto, fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente.
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Cassazione penale, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 36503





