Cassazione penale, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 36503

Si configura il delitto di maltrattamenti in famiglia non solo a fronte di condotte di chiara “connotazione negativa” ovvero violente, mortificanti o ingiustificatamente punitive, ma anche in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dai famigliari nei confronti del minore qualora siano tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso.

Nella fattispecie madre e nonno avevano protratto fino all’età preadolescenziale del minore atteggiamenti definiti dai giudici di merito come eccesso “metodiche di iperaccudienza e di isolamento”, in palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni, talora imposte e talora pure concordate. Atteggiamenti e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).

Nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. – rammenta la Corte – l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma (Cass. pen., sez. VI, 37019/2003), interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto, fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente.

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Cassazione penale, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 36503