Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4404
Il ricorso allo schema concettuale della caducazione emerge in giurisprudenza allorquando si tratta di considerare la sorte di provvedimenti che, legati strettamente agli atti precedenti della medesima serie procedimentale, ritraggono la loro legittimità unicamente da questi per cui, annullati i primi, i secondi perdono parimenti i connotati di validità ed efficacia in modo tanto diretto ed automatico da non richiedere la loro diretta impugnazione.
Si tratta cioè di una sanzione adottata contro atti ulteriori interni allo stesso procedimento, sanzione che non richiede la previa impugnazione dell’atto, strumento tipico del diritto amministrativo, ma rientra in uno schema lineare di propagazione delle nullità, più vicino alle dinamiche processual-civilistiche di cui all’art. 159 c.p.c.
L’eccezionalità di questo tipo di intervento invalidante, la cui disciplina rende concettualmente inapplicabile il modulo ordinario di impugnazione per singoli atti, fondante il diritto amministrativo e il modo dell’equiparazione, giustifica la particolare rigidità con cui l’elaborazione pratica ha individuato i casi di caducazione.
La giurisprudenza del tutto pacifica connota l’ invalidità a effetto caducante, di natura più dirompente, sulla base di due elementi precisi:
l’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale;
il rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (ex plurimis, indicando le decisioni più recenti, C.d.S., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2611; id., sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2116; id., sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1782; id., sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1652; id. sez. V, 20 gennaio 2015, n. 163; id., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 6174).
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Consiglio di Stato,
sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4404






