Cassazione civile, sez. lavoro, 4 ottobre 2010, n. 20566
Il licenziamento disciplinare è validamente intimato se la relativa raccomandata è spedita nei termini previsti dalla norma collettiva a nulla rilevando la data del ricevimento dovendosi scindere, quantomeno ai fini del rispetto dei limiti temporali previsti, tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata ed il momento in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà, che coincide con quello in cui il destinatario ha legale conoscenza dell’atto.
La Suprema Corte ha ritenuto di dover applicare, questa volta in favore del datore di lavoro, il principio già sancito dalle sezioni unite nella sentenza n. 8830/2010 in tema di impugnazione del licenziamento per cui la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui la dichiarazione è emessa dal soggetto legittimato e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l’ha ricevuta. Diversamente operando risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra datore di lavoro e lavoratore.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 4 ottobre 2010, n. 20566






