Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2012, n. 4296
Il figlio maggiorenne può interevenire autonomamente nel giudizio di separazione e di divorzio dei genitori. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n 4296/2012, (Sezione I civile â del 19 marzo 2012), con la quale ha riconosciuto ad un ragazzo di venti anni la legittimazione ad intervenire nella causa tra madre e il padre al fine di richiedere il suo mantenimento.
La Corte ha precisato che vi sono due posizioni tutelabili nel caso specifico e cioè quella del genitore convivente diretta ad ottenere lâassegno per adempiere ai propri compiti senza dover anticipare il denaro di tasca propria; e quella del figlio avente diritto al mantenimento, âed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributoâ, cosĂŹ come previsto allâarticolo 155 quinquies c.c.
Spiega la sentenza: lâarticolo 155 quinquies âappare rivolto al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare â sulla base di una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso â quella diversa determinazione in deroga al principio generaleâ. E con lâingresso in giudizio del figlio si amplia il contraddittorio consentendo al giudice di decidere âsulla base di una approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessatiâ.
Il ragazzo veneziano si è visto confermato un assegno (di 6mila euro al mese) per la continuazione in autonomia degli studi universitari.
Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2012, n. 4296






