Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 965

L’interesse alla partecipazione alla trattativa privata dei soggetti che avendone i requisiti, non siano stati messi in grado di prendere parte alla procedura è oggetto di affermazione risalente in giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. III, 14/10/2003, n. 276): interesse che deve, a maggior ragione essere riconosciuto nei confronti del precedente gestore del servizio. Siffatto interesse va però contemperato con i precetti di coerenza e di efficienza, propri di qualsivoglia procedimento secondo la regola contenuta nella legge n. 241 del 1990.

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Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 965