Cassazione civile, sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24310

Anche l’insider di sé stesso può essere sanzionato dalla Consob ai sensi dell’art. 187 bis del TUF (D.Lgs. 58/98).
Posto che, ai fini dell’abuso di informazioni privilegiate, il termine “informazione” va inteso quale “conoscenza”, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno trasmessa da altri all’agente, è legittima la sanzione amministrativa inflitta al c.d. insider di sé stesso ovvero a chi, approfittando di detta informazione privilegiata da egli stesso creata, ha direttamente operato a vantaggio di sé stesso.
Lo ha affermato la Cassazione confermando altresì la sanzione di 600mila euro nei confronti di due soci ed amministratori di Società per azioni quotata (nella fattispecie l’uno presidente e azionista di controllo della società controllante e, l’altro, amministratore delegato della controllante) per insider primario per aver acquistato due mesi prima del delisting 1.875.350 di azioni, per un controvalore di 4.950.090, utilizzando l’informazione privilegiata del lancio dell’Opa prima che la stessa venisse resa nota al mercato.
Secondo i ricorrenti, invece, l’informazione privilegiata dell’esistenza del progetto di OPA era in loro possesso non in ragione dei ruoli rispettivamente svolti nelle società interessate ma in quanto ideatori del progetto era stato, sostenendo che l’illecito amministrativo, al pari del reato corrispondente disciplinato dall’art. 184 TUF., postulerebbe la diversità soggettiva tra il creatore della notizia privilegiata, in genere il membro di organi di amministrazione, di direzione o di controllo della società quotata, ed il suo utilizzatore, cioè l’insider.
Non sarebbero sanzionabili, invece, le condotte tenute dal cd. “insider di sé stesso”, cioè da colui che utilizza informazioni da egli stesso create.
Ad avviso della Suprema Corte, che ha respinto il ricorso, in tema di abuso di informazioni privilegiate, il termine “informazione” non presuppone il trasferimento di materiale conoscitivo da un soggetto “informatore” ad un soggetto “informato”, dovendo essere inteso semplicemente come “conoscenza”, con la conseguenza che è punibile anche la condotta del cd. “insider di sé stesso”, cioè di chi utilizzi un’informazione da lui stesso creata.

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Cassazione civile, sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24310