Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2012, n. 10176
Se è vero che a norma dell’art. 1, secondo comma della L. 184/1983 “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia” pur tuttavia in situazioni limite come quella pervenuta al vaglio degli ermellini, caratterizzata dal continuo rifiuto di proposte lavorative da parte del padre e dalla condotta della madre, tesa a distogliere l’uomo da qualsiasi progetto lavorativo oltre che la tendenza di entrambi allo spreco delle risorse disponibili, possono condurre a conclusioni di segno diverso.
Siffatte condotte sono state ritenute indicative di una completa incapacità dei genitori di provvedere alle più elementari esigenze alimentari ed igieniche del minore, così da giustificarne lo stato di adottabilità.
Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2012, n. 10176






