Corte dei Conti Lombardia, 24 marzo 2011, n. 144
Ai soggetti nominati consiglieri di amministrazione di societĂ partecipate da enti pubblici
laddove titolari di cariche elettive â anche se dette cariche siano
rivestite in enti diversi da quelli partecipanti alle societĂ di cui sono consiglieri â può non essere riconosciuto alcun compenso per la funzione svolta ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dellâincarico consigliare ed un gettone di presenza di massimo 30 euro a seduta. Lo stesso trattamento occorre riservare ai soggetti (anche non eletti) che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali come le
aziende speciali.
Nellâambito della manovre di razionalizzazione degli ultimi anni â osserva la Corte, chiamata a rendere un parere sul punto ai sensi dell art.7, comma 8 della L. 231/2003 â il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere la spesa degli apparati pubblici, sia dello Stato che degli enti locali.
La disposizione oggetto di esame è lâart. 5 comma 5 del d.l. n. 78/2010 (convertito con legge n. 122/2010) ai sensi del quale âferme le incompatibilitĂ previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellâart. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare lâimporto di 30 Euro a sedutaâ.
La norma trova, dunque, applicazione al titolare di cariche elettive che svolga âqualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioniâ di cui al comma 3 dellâart. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali âdi qualsiasi tipoâ.
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Corte dei Conti Lombardia, 24 marzo 2011, n. 144






