Corte Costituzionale, 16 luglio 2015, n. 170
In tema di sanzioni disciplinari irrogabili ad un magistrato la Consulta ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati…”
Secondo la norma «La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto [quando ricorre una delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché] nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni».
Nel testo originario, come si evince dalla lettura dell’articolo sopra trascritto, il trasferimento è fatto automaticamente derivare dalla violazione dell’art. 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 109/2016 ovvero in ogni caso in cui i comportamenti posti in essere dal magistrato, violando i doveri di cui all’articolo 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetta la dignità della persona), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti.
Tale automatismo, per cui il trasferimento avrebbe dovuto essere sempre e comunque disposto, è stato ritenuto in contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza.
L’indefettibile imposizione dell’irrogazione della sanzione del trasferimento come conseguenza di tutti i comportamenti che violando i doveri di cui all’art. 1 avrebbe comportato l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari.
Vi sono infatti violazioni dei doveri del magistrato che pur non traducendosi in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile, tuttavia arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti, e sono pertanto perseguibili a norma della lettera a), comma 1, dell’art. 2 del decreto.
Pertanto, al giudice disciplinare, in violazione della “indispensabile gradualità sanzionatoria” connessa alla irrazionalità di ogni automatismo sanzionatorio, sarebbe stato impedito di tenere conto di volta in volta di queste differenze e di verificare se l’applicazione della sanzione accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo, che le è proprio, di evitare il contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell’ufficio.
Il testo dell’articolo 13, a seguito del “taglio” operato dalla Corte Costituzionale, riduce ora la sanzione accessoria del trasferimento ai soli illeciti disciplinari maggiormente gravi per cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
Corte Costituzionale, 16 luglio 2015, n. 170






