Cassazione penale, sez. IV, 31 ottobre 2008, n. 40914
Secondo consolidato principio giuridico, affermato dalla Cassazione, il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la corsia opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che nessun veicolo provenga in senso contrario. A tale scopo il conducente è legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qualora lungo il percorso incroci un altro veicolo ovvero segua a breve distanza un altro veicolo l’uso degli abbaglianti non gli è tuttavia interdetto.
Non giustifica il mancato utilizzo dei fari abbaglianti in fase di sorpasso la previsione di cui all’art. 153, 3°comma del Codice della Strada per cui “i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti … quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare” ed al successivo 4° comma per cui “È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati”.
Per contemperare il fine di accertare la visibilità e la libertà della corsia opposta da occupare in fase di soprasso ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante in senso contrario, le norme suddette infatti non escludono l’uso dei proiettori di profondità bensì ne consentono l’azionamento in modo intermittente.
«Onde ovviare ai rischi derivanti da situzioni imprevist – motiva la Cassazione nella sentenza in commento – chi si accinga a sorpassare in particolari condizioni di tempo e luogo è legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza dell’illuminazione pubblica».
Cassazione penale, sez. IV, 31 ottobre 2008, n. 40914





