Cassazione civile, sez. unite, 26 giugno 2007, n. 14712

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell’art. 43 legge assegni per cui l’assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario, mentre l’assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o se questi è il trattario, ad un suo cliente.
La natura contrattuale della responsabilità si estende nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno.
Non solo il prenditore quindi, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Ciascuno di tali soggetti ha ragione di confidare sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo.
Rivista la natura della responsabilità della banca negoziatrice, ne deriva che l’azione risarcitoria conseguente all’errato pagamento soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale invece che a quello quinquennale, proprio della responsabilità extracontrattuale.

Cassazione civile, sez. unite, 26 giugno 2007, n. 14712