Cassazione civile, sez. unite, 20 marzo 2015, n. 5685

Al fine dell’accertamento della natura artigiana di un’impresa – rilevante per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. – non è sufficiente fare riferimento alle condizioni di fallibilità ovvero ai requisiti dimensionali stabiliti dalla legge fallimentare (RD n. 267/1942). Il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell’ imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro.
A prescindere dai requisiti dimensionali occorre valutare alcuni criteri quali l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, e in generale ogni elemento atto a verificare se l’attività sia svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia. L’art. 2083 c.c. definisce infatti piccolo imprenditore l’artigiano che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
L’artigiano peraltro va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorchè abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacità produttiva, sicché l’opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale (cfr. Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157; Cass 12487/05).

In tale ambito ai fini di accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore occorre valutare alcuni criteri tra cui l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia.

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Cassazione civile, sez. unite, 20 marzo 2015, n. 5685