Cassazione civile, sez. unite, 20 marzo 2015, n. 5685
Al fine dellâaccertamento della natura artigiana di unâimpresa â rilevante per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. â non è sufficiente fare riferimento alle condizioni di fallibilitĂ ovvero ai requisiti dimensionali stabiliti dalla legge fallimentare (RD n. 267/1942). Il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dellâ imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto allâorganizzazione aziendale fondata sul capitale e sullâaltrui lavoro.
A prescindere dai requisiti dimensionali occorre valutare alcuni criteri quali lâattivitĂ svolta, il capitale impiegato, lâentitĂ dellâimpresa, e in generale ogni elemento atto a verificare se lâattivitĂ sia svolta con la prevalenza del lavoro dellâimprenditore e della propria famiglia. Lâart. 2083 c.c. definisce infatti piccolo imprenditore lâartigiano che esercita unâattivitĂ professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.â¨Lâartigiano peraltro va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorchè abbia organizzato la sua attivitĂ in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con unâautonoma capacitĂ produttiva, sicchĂŠ lâopera di esso titolare non sia piĂš nĂŠ essenziale nĂŠ principale (cfr. Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157; Cass 12487/05).
â¨In tale ambito ai fini di accertare la ricorrenza della qualitĂ di piccolo imprenditore occorre valutare alcuni criteri tra cui lâattivitĂ svolta, il capitale impiegato, lâentitĂ dellâimpresa, il numero dei lavoratori, lâentitĂ e qualitĂ della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se lâattivitĂ venga svolta con la prevalenza del lavoro dellâimprenditore e della propria famiglia.
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Cassazione civile, sez. unite, 20 marzo 2015, n. 5685





