Cassazione civile, sez. tributaria, 9 aprile 2008, n. 9197
Il D.L. 384/92 all’articolo 8 introduceva un’imposta straordinaria su particolari categorie di beni cosiddetti “di lusso” pur tuttavia esonerando dal particolare tributo quei beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (art. 8, 5 comma) e sempre che i beni medesimi non fossero dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti o venissero utilizzati dallo stesso imprenditore.
Ne consegue che, essendo la portata di tale eccezione espressamente limitata, in basi agli ordinari criteri di distribuzione all’onere della prova, incombeva sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’esonero dal tributo (cfr. Cass. 12595/06).
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Cassazione civile, sez. tributaria, 9 aprile 2008, n. 9197






