Cassazione penale, sez. I, 25 settembre 2007, n. 35523
«…la base su cui poggia la complessiva immunità di un deputato europeo è costituita dal “Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee”, allegato al Trattato dell’8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. […]
L’art. 9 del Protocollo stabilisce che “i membri del Parlamento non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”.
Il successivo art. 10, comma primo, in tema di immunità del parlamentare, stabilisce che “per la durata delle sessioni dell’Assemblea i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese; b) sul territorio di ogni altro Stato membro della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario”. […]
La formulazione dell’art. 9 del Protocollo, che attiene alla insindacabilità e si rivolge a tutti i parlamentari europei, indipendentemente dalla loro provenienza, è identica, sotto il profilo sostanziale, a quella contenuta nel testo dell’art. 68 della Costituzione, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, come del resto espressamente affermato nella “Risoluzione del Parlamento europeo sull’immunità dei deputati italiani e la prassi della autorità italiane in materia” (2001/2099 REG).
L’art. 10 si occupa, invece, delle immunità in senso tecnico del parlamentare, da un lato rinviando alle discipline nazionali al riguardo per quanto concerne i comportamenti da lui posti in essere nel Paese di appartenenza, e dall’altro stabilendo l’applicabilità del disposto della lett. b) del citato art. 10 con riferimento alle condotte realizzate sul territorio di uno degli altri Stati membri.
Di conseguenza, non è necessaria una preventiva richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato del Parlamento europeo per fatti-reato commessi all’interno del territorio dello Stato di appartenenza, applicandosi, in questo caso, allo stesso le medesime immunità riconosciute ai componenti del Parlamento nazionale.
In altri termini, con riferimento ai comportamenti posti in essere sul territorio nazionale, il membro italiano del Parlamento europeo non gode di un duplice ordine di immunità (quella europea e quella italiana) né dell’immunità europea prevista dall’art. 10 lett. b) del Protocollo, bensì usufruisce esclusivamente della sfera di garanzia riservata al parlamentare nazionale dall’art. 68 della Costituzione, cui l’art. 10 lett. a) del Protocollo n. 34 fa rinvio sia per i contenuti sostanziali dell’immunità che per le relative procedure (in tal senso, Cass., Sez. II, 21 marzo 2000, n. 14791, Martelli, rv. 224135-39; Sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 10773, Maroni, rv. 227990)».
Cassazione penale, sez. I, 25 settembre 2007, n. 35523






