Cassazione civile, sez. unite, 13 novembre 2008, n. 27044

In tema di competenza giurisdizionale del giudice italiano, l’art. 31, paragrafo 1 lettera c) della Convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, ratificata con legge 9 agosto 1967 n. 804, deve essere interpretato nel senso che l’immunità dalla giurisdizione è esclusa, per l’agente diplomatico, tanto nel caso in cui egli sia soggetto attivo di un’attività professionale o commerciale esercitata al di fuori delle sue funzioni ufficiali (come testualmente previsto dalla norma in esame), quanto nell’ipotesi che egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello Stato iure privatorum, e cioè del tutto al di fuori dalle proprie funzioni e competenze ufficiali.

Cassazione civile, sez. unite, 13 novembre 2008, n. 27044