Cassazione civile, sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24906
Vanno espulse e non possono rifugiarsi in Italia le immigrate clandestine che, nel loro paese, siano state sottoposte all’orrida pratica dell’infibulazione, consistente nell’avvicinamento dei margini delle grandi labbra mediante l’applicazione di anelli metallici o punti di sutura, per impedire il coito o la masturbazione.
In particolare non può essere invocata l’applicazione dell’art. 19 del T.U. sull’immigrazione d.lgs 286/98, per cui “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
Il fatto di essere stati sottoposti a pratiche di mutilazione genitale non è affatto indicativo della necessaria personalità della situazione di perseguitata.
La Corte precisa come l’ipotetica persecuzione alla quale la ricorrente potrebbe essere soggetta nel suo paese «è nulla altro che la sottoposizione alla generale condizione di tutte le donne del paese stesso e cioè una condizione di “sudditanza” che, certamente inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra 28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché sia integrato il fumus persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di protezione temporanea del divieto di respingimento in relazione al concreto rischio di trattamenti personali degradanti nel paese di provenienza».
Cassazione civile, sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24906






