Corte di Giustizia UE, sez. I, 20 settembre 2007, C. 297-05

Una normativa nazionale che condizioni ad un controllo tecnico l’immatricolazione dei veicoli con più di tre anni di età, già immatricolati in altri Stati membri, è contraria alla libera circolazione delle merci, e pertanto in contrasto con l’art. 28 CE.
Da costante giurisprudenza, tuttavia, risulta che una normativa nazionale che costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata solo in due ordini di ipotesi:
a) Per uno dei motivi di interesse generale indicati nell’art. 30 CE (moralità pubblica; ordine pubblico; pubblica sicurezza; tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali; protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; tutela della proprietà industriale e commerciale)
b)In relazione ad altre esigenze imperative (v. causa C – 270/02, 5 febbraio 2004).

In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.
A tal proposito, spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare, da un lato, che la loro normativa è necessaria per conseguire uno o più obiettivi menzionati all’art. 30 CE o per soddisfare esigenze imperative e, dall’altro, che essa è conforme al principio di proporzionalità (v. causa C – 420/01, 19 giugno 2003).

Corte di Giustizia UE, sez. I, 20 settembre 2007, C. 297-05