Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 213

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il limite di 10 anni di anzianità professionale quale criterio di selezione dei magistrati onorari

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nella parte in cui prevede un limite massimo di dieci anni di anzianità professionale o di servizio quale criterio prioritario per la selezione dei magistrati onorari in caso di parità di titoli. Il merito, misurato anche attraverso l’anzianità professionale, non può essere limitato arbitrariamente dal Governo se la legge delega del Parlamento non lo prevede.

Il caso e le questioni sottoposte alla Corte

Il giudizio di legittimità costituzionale trae origine da un’ordinanza del TAR Lazio del 9 gennaio 2025, emessa nel procedimento promosso da un candidato escluso dalla preferenza nella selezione per incarichi di magistrato onorario.
Il giudice amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017, nella parte in cui, tra i criteri di preferenza in caso di parità di titoli, attribuisce rilievo alla maggiore anzianità professionale o di servizio «con il limite massimo di dieci anni di anzianità».
Secondo il TAR, tale previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 Cost., determinando un’irragionevole discriminazione e una violazione dei principi direttivi fissati dalla legge di delega.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 4 del d.lgs. n. 116/2017 disciplina i requisiti e i criteri di preferenza per l’accesso agli incarichi di magistrato onorario. In particolare, il comma 4 individua una serie di criteri da applicare in caso di parità di titoli, tra cui:

  • la maggiore anzianità professionale o di servizio;
  • la minore età anagrafica;
  • altri elementi di carattere oggettivo.

La disposizione censurata, tuttavia, introduceva un tetto massimo di dieci anni alla valutazione dell’anzianità, con l’effetto di neutralizzare l’esperienza maturata oltre tale soglia.

Le ragioni della decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, osservando come la norma delegata si discosti in modo significativo dalla ratio della legge-delega n. 57/2016.
In particolare, il legislatore delegante aveva inteso valorizzare la maggiore esperienza professionale quale criterio prioritario nella selezione dei magistrati onorari, relegando la minore età anagrafica a criterio residuale.
L’introduzione di un limite massimo di anzianità, secondo la Corte, finisce per invertire l’ordine dei criteri di preferenza, facendo prevalere automaticamente la minore età anagrafica rispetto a un’esperienza professionale ultradecennale, senza che ciò sia giustificato da esigenze funzionali o sistematiche.
Ne deriva un trattamento irragionevolmente differenziato, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con i limiti imposti dalla delega legislativa.

La declaratoria di illegittimità costituzionale

Alla luce di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017, limitamente alle parole: «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».
La disposizione resta quindi applicabile, ma priva del tetto massimo previsto per la valutazione dell’anzianità professionale o di servizio.

Effetti pratici e ricadute applicative

La pronuncia assume particolare rilievo per la prassi amministrativa e concorsuale in materia di magistratura onoraria.
In primo luogo, l’eliminazione del limite decennale consente una piena valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dai candidati, anche oltre i dieci anni.
In secondo luogo, gli atti amministrativi e le graduatorie che abbiano applicato il criterio dichiarato incostituzionale dovranno essere riesaminati alla luce della decisione della Corte, con possibili effetti sui procedimenti ancora pendenti.
La sentenza n. 213/2025 si inserisce, infine, nel solco di una giurisprudenza costituzionale attenta a garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e coerenza con la legge-delega, soprattutto in settori sensibili come l’accesso alle funzioni giurisdizionali.

Articolo 4 d.lgs. n. 116/2017
Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
1. Per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneità fisica e psichica;
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non può essere conferito l’incarico a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f) non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario, a norma dell’articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell’incarico, a norma dell’articolo 21.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine:
a) l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università;
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all’articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;
f) l’esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell’ordine:
a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
b) la minore età anagrafica;
c) il più elevato voto di laurea.

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Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 213