Corte Costituzionale, 17 marzo 2015, n. 37

La Corte Costituzionale con sentenza n. 37/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento).
La disposizione impugnata autorizza(va) l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia del territorio e l’Agenzia delle dogane ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e, nelle more dell’espletamento di dette procedure, consentiva di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, è inerente proprio il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica in ragione dell’ art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute nelle posizioni dirigenziali possano essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni.
Nelle more del procedimento d’appello, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, che opera una sorta di trasposizione in legge di quanto previsto dell’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
Il Consiglio di Stato ha quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8, c. 24, del d.l. n. 16 del 2012 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.. Ad avviso dei giudici amministrativi, consentendo detta norma l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica verrebbe violato il principio costituzionale secondo cui l’accesso ai pubblici uffici deve avvenire mediante concorso (art. 97 Cost.)
La Consulta ha rilevato che in apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi in quanto non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, ancorché in via temporanea, l’assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.
Tuttavia, ad avviso della Consulta, alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all’esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, l’Agenzia ha compiuto un aggiramento della regola del concorso pubblico per l’accesso alle posizioni dirigenziali in parola.
La Consulta, al riguardo, evidenzia che per colmare le carenze nell’organico dei propri dirigenti, l’Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall’art. 24 del proprio regolamento di amministrazione, utilizzando uno strumento pensato per situazioni peculiari, quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti.
Evidenzia altresì che “l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.” Per tale motivo la Consulta ne ha dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Successivamente il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla questione con sentenza n. 4641/2015 richiamandosi alle decisioni della Consulta per cui “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)”.
A fronte di ciò, la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2009 n. 55, con la quale è stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione della Agenzia, il quale regola la «copertura provvisoria di posizioni dirigenziali», consente la stipulazione di contratti a termine con i funzionari interni, fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque non oltre una scadenza, da ultimo fissata al 31 dicembre 2010”.

Art. 97 Costituzione
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

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Corte Costituzionale, 17 marzo 2015, n. 37