Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 2010, n. 10772

È meramente apodittica ed elusiva dell’obbligo di controllare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria ai fini dell’estinzione del reato la motivazione nella quale viene fatto esclusivo riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro l’indicazione del contenuto di tale testimonianza e, quindi, senza l’enunciazione degli elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria, tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte dell’ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l’opera non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici. È quindi doveroso, da parte del giudice, indicare le ragioni per le quali il contrasto indicato dal pubblico ministero sia in realtà insussistente.

Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 2010, n. 10772