Cassazione Civile, sez. tributaria, 12 settembre 2007, n. 19131

«[…] l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. (cfr.Cass. SS.UU. 25506/06).
Ciò posto, deve, peraltro, rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che, in tema di ici, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacchè, ai sensi del successivo art. 5, il valore dell’immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell’imposta. Ne consegue che deve escludersi che un’area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall’imposta (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02)».

Cassazione Civile, sez. tributaria, 12 settembre 2007, n. 19131