Cassazione civile, sez. tributaria, 10 giugno 2008, n. 15321

«la “ruralità” di un fabbricato iscritto in catasto con attribuzione di autonoma rendita non esclude l’assoggettamento del fabbricato stesso all’ICI ma produce i suoi effetti solo ai fini (antecedenti) (a) dell’accatastamento e (b) dell’(eventuale) attribuzione della rendita in quanto questi due fatti (contestabili unicamente nei confronti ed in contraddittorio dell’organo ora Agenzia del Territorio preposto alle afferenti operazioni e non del Comune, attesa la vincolatività dei dati catastali ai fini dell’ICI per entrambe le parti del rapporto concernente quest’imposta) costituiscono i presupposti indefettibili ma anche sufficienti perché un fabbricato sia assoggettato all’ICI».

Si riporta una sintensi dei passaggi salienti della sentenza.
“Presupposto” dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), come stabilito dalla decreto istitutivo (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), art. 1, comma 2 è il “possesso” (a) di “fabbricati”, (b) di “aree fabbricabili” e (c) di “terreni agricoli”, siti nel territorio dello Stato, “a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla, cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
Per il successivo art. 2, n. 1 poi, per “fabbricato” si intende l’ “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano …”.
Ogni “unità immobiliare” già iscritta o che, per le sua caratteristiche, deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, quindi, costituisce, per definizione della legge in esame, “fabbricato” assoggettato all’imposta.
Pur tuttavia, così come già argomentato nella richiamata sentenza n. 18853/2005 della Cassazione tributaria «tenuto conto della disciplina normativa del catasto edilizio urbano (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652; D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142) vigente, ratione temporis, al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore dell’imposta comunale sugli immobili (del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 50), i fabbricati rurali non erano soggetti all’ICI, nel senso che il possesso di tali fabbricati non costituiva presupposto del tributo, in quanto gli stessi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1992 non erano iscritti nel catasto edilizio urbano a norma del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 38 e 39.
I “fabbricati rurali”, quindi, non erano soggetti all’ICI non per già la loro “ruralità” ma, semplicemente, perchè gli stessi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1992 non erano iscritti nel catasto edilizio urbano
».
Successivamente l’art. 9 del D.L. n. 553/1993 ha demandato al Ministero delle Finanze il compito di provvedere al censimento di tutti i fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano. Ddopo tale iscrizione, però, i predetti fabbricati avrebbero potuto continuare a godere dei benefici fiscali della ruralità” solo in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.
Il riconoscimento del “carattere rurale” delle “costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29” per effetto del D.L. n. 553 del 1993, art. 9 non ha tuttavia determinato nessuna automatica né necessaria esclusione di quelle “costruzioni” dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) perché, avendo le sopravvenute modifiche legislative sostituito il preesistente catasto urbano con il più generale catasto dei fabbricati, il riferimento al precedente catasto, contenuto nel richiamato art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi di poi relativo al neo istituito “catasto dei fabbricati”, con la conseguenza che l’iscrizione (o la necessità di iscrizione) nel “catasto dei fabbricati” di una “unità immobiliare” costituisce, in base all’art. 1, comma 2 presupposto (necessario ma anche) sufficiente per la qualifica di tale “unità” come fabbricato ai fini dell’ICI e, quindi, per l’assoggettamento a tale imposta di quell’immobile.

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Cassazione civile, sez. tributaria, 10 giugno 2008, n. 15321