Cassazione civile, sez. tributaria, 16 marzo 2007, n. 6192
Il coniuge affidatario dei figli, al quale sia assegnata – in sede di separazione personale o di divorzio – la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà dell’altro coniuge (anche solo nella misura del 50%) non è tenuto a pagare l’I.C.I. per la quota del medesimo immobile sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un altro diritto reale di godimento.
Cassazione civile, sez. tributaria, 16 marzo 2007, n. 6192






