Cassazione penale, sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583
La Corte, affrontando per la prima volta il tema, ha affermato che la società capogruppo, o comunque altre società del gruppo, possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra con il soggetto che commette il reato una persona fisica che agisca per conto della holding o di altra società perseguendo anche l’interesse di queste ultime.
In altri termini, chiarisce la Corte, non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Cassazione penale, sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583






