Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 43405
A seguito della nuova formulazione dell’art. 186, comma 7, c.d.s., introdotta dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni da l. 2.10.2007, n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro.
Detta norma ha infatti stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per il reato contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza, commisurato alle diverse soglie di tasso alcolemico, mentre è stata depenalizzata (salvo che il fatto costituisca reato) la condotta di chi si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Posto quanto sopra, con intervento d’ufficio, in applicazione dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi, è stata annullata, senza rinvio, la sentenza oggetto di impugnazione limitatamente al rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’alcoltest perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 43405





