Cassazione penale, sez. IV, 11 giugno 2009, n. 24015
Il reato contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dall’art. 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), a seguito delle modifiche apportate alla norma dall’art. 4 del d.l. 23 maggio 3008 n. 92 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.prevede, tra le sanzioni accessorie, oltre alla sospensione/revoca della patente di guida, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la confisca, ai sensi dell’articolo 240, 2 comma c.p., del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato e ciò sia in caso di sentenza di condanna che di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche in caso di sospensione condizionale della pena stessa.
Come è agevole verificare dal tenore della norma si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (è sempre disposta) sia dal richiamo al secondo comma dell’art. 240 c.p. che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria.
Sempre dal tenore letterale della norma la Suprema Corte ha ritenuto di doversi desumere che, se da una lato va certamente esclusa la confisca di veicolo appartenente ad un terzo per la tutela del suo diritto di proprietà, dall’altro non è consentita l’interpretazione che escluda la confisca nel caso di veicolo cointestato al trasgressore ed ad un terzo («…solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall’uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra»).
Cassazione penale, sez. IV, 11 giugno 2009, n. 24015





