T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 agosto 2007, n. 7769

Il G.A. è stato incaricato di stabilire se la mancata indicazione (o non corretta indicazione) del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso potesse precluderne la valutazione da parte dell’Amministrazione nel caso in cui gli stessi fossero stati comunque prodotti nei termini previsti dal bando.
Sebbene, stando alla lettera del bando di concorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli, il Collegio ha ritenuto di non potersi attestare su un’interpretazione meramente formalistica del bando stesso.
In modo particolare ha assunto rilievo il fatto che il concorrente fosse già in possesso dei titoli alla presentazione della domanda e che gli stessi siano stati comunque prodotti entro il termine prescritto.
Non solo. Poiché detti titoli riguardavano un dipendente dell’Istituto indicente il concorso il Collegio si è riportato all’articolo 16 del D.P.R. n. 487/94 per cui non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall’Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell’Amministrazione stessa.
Considerato infine che l’irregolarità della domanda del ricorrente non ha arrecato alcun nocumento né all’Amministrazione né ha violato la par condicio tra i concorrenti, il TAR del Lazio ha ritenuto di accogliere il ricorso annullando la graduatoria impugnata.

T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 agosto 2007, n. 7769