Cassazione civile, sez. lavoro, 26 novembre 2014, n. 25158
Al fine di valutare la giusta causa di licenziamento il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo bensì può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra le parti.
Cassazione civile, sez. lavoro, 26 novembre 2014, n. 25158






