Cassazione civile, sez. unite, 28 gennaio 2011, n. 2065
La decisione sul ricorso straordinario â al Capo dello Stato od al Presidente della Regione Sicilia â integra un provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio dâottemperanza.
Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sĂŹ che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che â nel rispetto dei principi costituzionali â tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nellâordinamento una funzione di âtutelaâ: cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008).
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Cassazione civile, sez. unite, 28 gennaio 2011, n. 2065






