Cassazione Civile, sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804
Sebbene ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 9 nelle controversie per lâindennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metĂ e che, in base allâart. 4, comma 2 del ridetto decreto nella liquidazione occorre tenere conto, tra lâaltro, del valore, della natura e della complessitĂ della controversia, ciò non autorizza il giudice a pervenire, nellâesercizio di tale potere di natura discrezionale, ad un risultato ultimo che remuneri lâopera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica, e come tale non consona al decoro professionale che lâart. 2233 c.c., comma 2 pure impone di considerare.
Cassazione Civile, sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804






