Cassazione Civile, sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804

Sebbene ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 9 nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà e che, in base all’art. 4, comma 2 del ridetto decreto nella liquidazione occorre tenere conto, tra l’altro, del valore, della natura e della complessità della controversia, ciò non autorizza il giudice a pervenire, nell’esercizio di tale potere di natura discrezionale, ad un risultato ultimo che remuneri l’opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica, e come tale non consona al decoro professionale che l’art. 2233 c.c., comma 2 pure impone di considerare.

Cassazione Civile, sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804