Cassazione penale, sez. VI, 5 dicembre 2011, n. 45311
I genitori chiamati come testimoni nel giudizio di separazione dei figli che non rispondano secondo verità o negano di essere a conoscenza dei fatti in ordine ai quali sono interrogati rischiano di essere condannati per falsa testimonianza ex art. 372 c.p.
Non opera infatti la specifica causa di non punibilità prevista per siffatto reato dall’art. 384, ultimo comma c.p. giacché gli stessi non hanno il diritto di appellarsi alla facoltà di astensione dalla testimonianza.
Nell’ambito del giudizio civile l’interesse che rende una persona incapace di deporre si identifica, secondo quanto dispone l’articolo 246 c.p.c., con l’interesse giuridico personale, concreto e attuale, a proporre una domanda e a contraddirvi, sia sotto l’aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente, per cui non è rilevante un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. VI, 5 dicembre 2011, n. 45311





