Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2011, n. 13979
Il promissario acquirente di un garage può validamente domandare la risoluzione del contratto preliminare stante lâinutilizzabilitĂ del bene se il garage è âscomodoâ ovvero non consente una agevole manovrabilitĂ del veicolo.
In tal senso il criterio della facile manovrabilitĂ , di cui agli art. 3.6.3. e 3.7.2. d.m. 1Âş febbraio 1986 del Ministero dellâinterno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e lâesercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonchĂŠ alle difficoltĂ che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilitĂ .
Pur tuttavia le difficoltĂ di transito e di manovra per accedere al box, oggetto del preliminare di vendita, non legittimano il recesso se il promissario acquirente ha preventivamente avuto modo di visionare il garage percorrendolo a bordo di unâauto dalle dimensioni consistenti.
Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2011, n. 13979





