Cassazione penale, sez. III, 27 marzo 2009, n. 3535
L’art. 6, 4 comma della Legge n. 283 del 1962 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) prevede che, in caso di condanna per frode tossica – ovverosia per qualsiasi fatto contravvenzionale previsto dagli artt. 5 e 6 della medesima legge, insidioso per sé stesso o produttivo di effetti insidiosi, dal quale derivi un’attitudine della sostanza alimentare a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto – non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna).
Per l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall’art. 6, 5 comma è dunque richiesta una particolare ed allarmante condotta di frode, caratterizzata da almeno uno di questi due elementi: la tossicità del risultato; l’evenienza di un danno alla salute del consumatore. (Cass. pen n. 8628/1975).
Questa condotta deve essere specificamente contestata nel capo di imputazione, e in mancanza di contestazione, non può il giudice applicare la suddetta pena accessoria.
Ne deriva che l’elencazione (come nel caso specifico) di una serie di circostanze indicative del fatto che gli alimenti versavano in cattivo stato di conservazione, erano insudiciati ed erano custoditi in precarie condizioni di igiene, non implica alcun riferimento ad effetti intossicanti o pericolosi per la salute accertati in concreto che consenta l’applicazione dell’aggravante di che trattasi, che risulta essere pertanto non contesta né formalmente né materialmente.
Cassazione penale, sez. III, 27 marzo 2009, n. 3535





