Cassazione penale, sez. VI, 13 giugno 2012, n. 23256
La VI Sez. pen. della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è sempre necessaria la querela per la procedibilità del reato in relazione a tutte le fattispecie disciplinate dall’art. 642 c.p., titolato “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”.
Il citato articolo si compone di tre commi, il primo è volto a punire con la reclusione da uno a cinque anni chi “al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”; il secondo comma, invece, prevede la sottoposizione alla medesima pena per “chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro”, contemplando tuttavia un aumento della pena nel caso in cui il colpevole riesca a conseguire l’intento.
Le disposizioni ivi citate “si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato” (terzo comma).
Oggetto del caso sottoposto alla Corte è l’interpretazione del primo comma dell’art. 642 nella parte in cui non prevede, a differenza dei commi successivi, che il delitto sia punibile solo a querela della persona offesa. La Cassazione ritiene che la formulazione della legge sia alquanto infelice e, respingendo un precedente orientamento (Cassazione penale, sezione II, 19-12-2007, n. 1420), afferma che la querela è indispensabile anche per perseguire la condotta di cui al primo comma.
Spiegano gli ermellini che il criterio letterale deve naturalmente soccombere dinanzi a ragioni logico sistematiche che conducono a ritenere implicita la sussistenza della condizione di procedibilità anche per la fattispecie semplice, dato che è espressamente richiesta per la fattispecie aggravata. Quindi, per entrambe le forme di frode assicurativa sarà obbligo dell’assicuratore attivarsi per richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale, al ricorrere dei presupposti di cui al primo comma, è da ritenersi non più competente a perseguire il reato d’ufficio.
Cassazione penale, sez. VI, 13 giugno 2012, n. 23256






