Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261
La pubblicazione di fotografie che ritraggono degli imputati è pienamente lecita se effettuata in relazione a fatti di interesse pubblico, quali sono sicuramente i fatti delittuosi, e come tale va considerata essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca.
La pubblicazione di fotografie di persona privata della libertà personale incontra il solo limite dell’art. 114, comma 6-bis c.p.p. (e dall’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti) che le vieta solo se la persona viene «…ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta».
La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso del Garante del Trattamento dei dati personali (il quale aveva sanzionato un primario quotidiano nazionale perché la foto pubblicata non sarebbe stata essenziale all’informazione) convalidando invece la sentenza del Tribunale di Milano che già aveva annullato il provvedimento dell’Authority, ritenuto che che dalla foto pubblicata non risultasse lo stato di detenzione poiché l’arrestato vi era rappresentato a mezzo busto senza che fossero visibili le manette ed in posa rilassata come gli esponenti delle forze dell’ordine che l’accompagnavano.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261





