Cassazione civile, sez. unite, 29 dicembre 2006, n. 27619

«La gestione di partecipazioni di controllo sull’impresa bancaria (o su impresa di cui è titolare un’impresa facente parte di una holding), ovvero di acquisizione e gestione di partecipazioni di altre imprese, da parte delle fondazioni bancarie attraverso una propria struttura organizzata, nella vigenza del regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218, e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, è idonea a far ritenere tali soggetti come imprese, ai fini dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, salva la dimostrazione, il cui onere incombe al soggetto che invoca l’agevolazione, che tale attività, considerati i fini statutari, gli eventuali accordi parasociali aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto o danti luogo ad un’influenza dominante, anche congiunta, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese, e anche il complesso delle attività effettivamente espletate nel periodo d’imposta, abbia un ruolo non prevalente o strumentale rispetto alla provvista di risorse destinate all’esercizio di attività sociali, di beneficenza o culturali; in ogni caso, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui alla L. 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10 bis, introdotto dal D.L. 21 febbraio 1967, n. 22, art. 6, occorre la dimostrazione che tali attività abbiano costituito le uniche espletate dall’ente ».

Cassazione civile, sez. unite, 29 dicembre 2006, n. 27619