Cassazione penale, sez. III, 9 gennaio 2007, n. 149

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha assolto due studenti del Politecnico di Torino che erano stati condannati, in primo grado ed in appello, per aver duplicato abusivamente opere cinematografiche, giochi per psx, video e cd, archiviandoli su un server del tipo FTP (File Transfer Protocol) dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo ed una password.
L’importanza di tale pronuncia risiede non già nel fatto che scagiona da resposabilità penale chi fa uso di programmi coperti da diritto d’autore scaricandoli dalla rete, ma nella definizione dei concetti di “fine di lucro” e “fine di profitto” più volte sostituiti nella formulazione degli artt. 171 bis e 171 ter della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ).
Secondo la S.C. le successive correzioni apportate al testo di dette norme hanno inteso modificare la soglia di punibilità della condotta descritta, calibrando opportunamente la tutela del diritto d’autore con il contraposto interesse alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.
Più precisamente il legislatore ha voluto ampliare la soglia di punibilità allorchè è stata introdotta l’espressione “a scopo di profitto” e viceversa, ha voluto restringerla allorchè il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fine di lucro”.

Per fine di lucro deve infatti intendersi un un fine di guadagno economicamente apprezzabile o comunque di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto.
Tale finalità non può riscontrarsi nel mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno.
Alla luce di tali rilievi la Corte conclude, in riferimento alla contestazione dei fatti avvenuti in epoca antecedente alla riforma di cui alla legge n. 248 del 2000 e succ. modif. (che ha sostituito l’inciso “scopo di lucro” con quello “scopo di profitto”), nel senso della irrilevanza penale, per inesistenza del fine di lucro, delle condotte di duplicazione e distribuzione tramite Internet agli utenti abilitati all’accesso sul server.
Piuttosto, viene precisato, non solo gli imputati non hanno tratto lucro né altro vantaggio economico dalla diffusione dei files ma gli unici soggetti che hanno trato un qualche profitto sono stati gli utenti del server FTP.

Cassazione penale, sez. III, 9 gennaio 2007, n. 149