Cassazione civile, sez. lavoro, 3 luglio 2007, n. 14996
La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell’inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente (Cass. 26 marzo 1984 n. 1979, Cass. 21 maggio 1994 n. 5008, Cass. 10 agosto 2004 n. 15440).
Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo.
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall’Istituto previdenziale, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell’anno 2007, all’importo di Euro 1187,73 mensili.
La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che da sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6).
Cassazione civile, sez. lavoro, 3 luglio 2007, n. 14996






