Cassazione penale, sez. V, 21 dicembre 2005, n. 14292

In materia di falso documentale la disposizione di cui all’art. 49, 2 comma c.p., per cui la punibilità è esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, l’evento dannoso o pericoloso è impossibile, può trovare applicazione solo quando la grossolanità della falsificazione è tale da renderla completamente inidonea a trarre altri in errore, rendendo pertanto del tutto impossibile il verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso, che è costituito appunto dall’inganno della pubblica fede.

 

Cassazione penale, sez. V, 21 dicembre 2005, n. 14292