Cassazione penale, sez. unite, 27 giugno 2006, n. 32009
L’avvocato, che durante l’espletamento di attività di indagine difensiva, acquisisca ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p. le dichiarazioni di persone informate sui fatti e le verbalizzi in modo infedele, commette il reato previsto dall’art. 479 c.p. . La Corte ha ritenuto che l’avvocato, mentre redige il verbale di indagini difensive, assume la qualifica di pubblico ufficiale, e che il verbale redatto configura un atto pubblico (“deve ritenersi tuttavia che esso redige sicuramente un atto pubblico allorquando procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi dell’art. 391 bis e ter del codice di rito”).
Cassazione penale, sez. unite, 27 giugno 2006, n. 32009






