Cassazione civile, sez. tributaria, 15 marzo 2006, n. 5671

L’accertamento tributario (nella specie, in materia di i.v.a.), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente.
Quest’ultimo, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori.
Pertanto, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 l. fall., in qualità di legale rappresentante della società fallita, è legittimato ad agire in giudizio nell’inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell’attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d’ufficio o su eccezione della controparte.

Cassazione civile, sez. tributaria, 15 marzo 2006, n. 5671