Corte Costituzionale, 14 novembre 2008, n. 370
La titolaritĂ , in capo alla Regione, di funzioni legislative ed amministrative relative allâutilizzazione di determinati beni demaniali o patrimoniali indisponibili non può incidere sulle facoltĂ che sugli stessi beni sono riservate allo Stato in quanto proprietario, atteso che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nellâordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.
In particolare, con specifico riferimento al demanio marittimo, la competenza della Regione in materia non può incidere sulle facoltĂ che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste, infatti, precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacitĂ giuridica dellâEnte secondo i principi dellâordinamento civile.
Con la sentenza in esame viene dichiarata lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 3 comma 1 della Legge della Regione Molise 5.5.2006 n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), nella parte in cui dispone che: âle aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dellâundici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescaraâ, nonchĂŠ della successiva norma di interpretazione di cui allâart. 12 comma 6, della Legge della Regione Molise 27.9.2006 n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), la quale espressamente prevede che âle disposizioni di cui al comma 1 dellâarticolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazioneâ.
A giudizio della Corte Costituzionale, tali norme violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dellâordinamento civile di cui allâart. 117 Cost. comma secondo, lettera l), individuando le aree demaniali del litorale di Termoli in deroga a quanto previsto dagli artt. 822 cod. civ. e 20 (recte 28) cod. nav., che individuano invece come beni appartenenti al demanio marittimo la âspiaggiaâ ed il âlido del mareâ.
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Corte Costituzionale, 14 novembre 2008, n. 370






